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Il decreto dispone una serie di norme per il contenimento della spesa
negli enti locali e negli enti e altri soggetti da questi partecipati.
Art. 5 – Riduzione del costo degli apparati politici ed
amministrativi
comma 5 -
Titolari di cariche elettive : qualsiasi incarico conferito dalla P.A., anche in
organi collegiali, può dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute e ad un gettone di presenza
di max 30 euro.
comma 7 – Indennità
Presidente e Giunta (indennità che costituisce la base del il calcolo dei compensi
agli amministratori di società): riduzione del 10% .
Amministratori di forma associative di enti locali (Consorzi ex art. 31 TUEL, tra
cui dovrebbero essere compresi gli ATO) : Divieto di attribuzione di emolumenti in qualunque
forma.
Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
comma 2 – Organi collegiali (anche di amministrazione) di enti che ricevono
contributi pubblici (associazioni, fondazioni etc., sono escluse le società, le ONLUS, enti di
ricerca, associazioni di promozione sociale) : la carica è onorifica, può dar luogo solo ad un
gettone di presenza di max 30 euro. La Corte dei conti della Campania ha chiarito che l'incarico è
onorifico in tutti gli organi colleguiali, di qualsiasi natura, parere n. 336/2011
►►.
Obbligo di adeguamento da parte degli enti privati pena divieto di
erogazione di contributi pubblici.
comma 3 – Compensi corrisposti da P.A. a organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo :
riduzione del 10% dal 1/1/2011 rispetto all’importo spettante al 30/4/2010
comma 5 – Modifiche statutarie degli organismi pubblici, anche con personalità
giuridica di diritto privato (SpA, Scpa). Obbligo di adeguare gli statuti per prevedere, dal
prossimo rinnovo, organi amministrativi con non più di 5 membri e di collegio i revisione con non
più di tre membri. Tale disposizione, per il solo CdA, deve essere interpretata alla luce delle
previsioni della legge 296/2006 art. 1 comma 729-730 .
Le amministrazioni vigilanti provvedono ad adeguare la disciplina di
organizzazione.
comma 6 – Società 100% pubbliche, riduzione del compenso del 10% a decorrere dal
prossimo rinnovo . Tale norma deve essere letta in coordinamento con le previsione della legge
296/2006, art.1 comma 725-728 .
comma 19 - Divieto di effettuare aumenti del capitale sociale in società che
abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi in perdita, fatte salve le ipotesi di cui all'art 2447 del
c.c.
Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali.
comma 7 – Riscrive il comma 557 art 1 l. 296/2006, includendo tra le spese
contingentate tutte quelle ex art. 110 TUEL (consulenze). Tale articolo di applica anche alle
società pubbliche ex art. 18 c.2 legge 133/2008.
comma 9 - Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente:
"È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o
superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011,
con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010
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comma 32 – Impone ai Comuni minori il divieto di costituire socialità o l’obbligo
di mettere in liquidazione quelle esistenti, le modalità attuative saranno stabilite con Decreto
ministeriale.
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