Le funzioni 

Il Difensore Civico ha il compito di garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell’Amministrazione Provinciale, nonché degli organismi dipendenti dell’Ente o che risultano concessionari di pubblici servizi o che esercitano a qualunque titolo funzioni pubbliche di competenza della Provincia

Il Difensore Civico,su istanza degli interessati o di propria iniziativa,interviene per la tutela non giurisdizionale dei cittadini italiani e stranieri le cui situazioni giuridiche soggettive siano lese da irregolarità, negligenze, abusi o ritardi imputabili a provvedimenti,atti e comportamenti anche omissivi della Amministrazione.Il Difensore Civico segnala tali disfunzioni ai competenti organi della Provincia, suggerendo ogni mezzo o rimedio che ritenga opportuno attuare .Sono attribuite al Difensore Civico le funzioni di Garante dei diritti del contribuente

Il Difensore Civico è un cittadino, eletto secondo le norme dello Statuto e del Regolamento per l’Ufficio del Difensore Civico, che organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica per realizzare le finalità di interesse pubblico afferenti l’organo tutorio ;

Il Difensore Civico esercita le funzioni di controllo previste dall’art. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni , con le modalità indicate nel regolamento per l’Ufficio del Difensore Civico ed in ottemperanza al capo III Artt.13 e successivi dello Statuto.

Al Difensore Civico Provinciale ai sensi della legge 26 marzo 2010 n.42 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 gennaio 2010 recante interventi urgenti concernente enti locali e regioni “ possono essere attribuite –mediante apposita convenzione-le funzioni del difensore civico comunale, in riferimento ai comuni facenti parte del territorio provinciale e in tale caso assume la denominazione di Difensore Civico Territoriale .

DIRITTO DI ACCESSO
Un intervento specifico è attribuito al Difensore Civico in materia di diritto di accesso agli atti ex art.25 comma 4 della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni.