|
La mobilità volontaria
La mobilità esterna per i dipendenti della Pubblica Amministrazione* consiste nel
passaggio diretto di un lavoratore dall’amministrazione di appartenenza alle dipendenze di un’altra
amministrazione.
Le amministrazioni hanno la facoltà di coprire i posti vacanti in organico mediante
trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni in accoglimento delle istanze di
mobilità presentate dai dipendenti interessati.
Il trasferimento può avvenire nell’ambito dello stesso comparto** (es. tra Comuni, Province,
Regioni) o tra due comparti diversi (es. tra un Comune e un Ministero).
Tale passaggio definitivo avviene senza alcuna soluzione di continuità nel rapporto
lavorativo e si perfeziona con la cessione del contratto individuale di lavoro nel quale l’a
mministrazione cedente viene sostituita dall’amministrazione che acquisisce il lavoratore nei
propri ruoli.
La mobilità nel pubblico impiego è disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. n. 165 del
30.03.2001:
30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso
rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il
trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli
uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa
intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di
organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le
clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità
di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in
cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia
presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica
professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli
di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della
presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di
emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze
della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui
all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai
documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un
periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla
materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
La Provincia di Napoli si è dotata, inoltre, di uno specifico
Regolamento in materia di mobilità esterna volontaria, approvato con la deliberazione di Giunta
Provinciale n. 810 del 25.10.2010.
Detto Regolamento prevede che la copertura dei posti riservati alla mobilità, stabiliti
annualmente dalla Giunta Provinciale con la deliberazione di approvazione del Programma fabbisogno
di personale, sia attivata con la pubblicazione di un bando/avviso.
L’avviso, pubblicato sul sito Internet della Provincia di Napoli (www.provincia.napoli.it),
indica i profili professionali e il numero dei posti vacanti da ricoprire, elenca i requisiti che i
candidati devono possedere e contiene lo schema di domanda da utilizzare per poter partecipare alla
selezione per mobilità.
La mobilità compensativa
La mobilità compensativa, o interscambio, consiste nello scambio contestuale di
dipendenti, appartenenti ad una categoria e ad un profilo professionale corrispondenti, tra due
amministrazioni diverse, anche di diverso comparto, purchè ricomprese nella definizione dell’art.
1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
La Provincia di Napoli, in base a quanto stabilito dal Regolamento in materia di mobilità,
consente la mobilità in entrata di dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni con
compensazione contestuale mediante mobilità in uscita di propri dipendenti nell’ipotesi in cui lo
scambio di personale, con medesima categoria, profilo professionale e inquadramento contrattuale,
sia a costo zero o con risparmio per la Provincia di Napoli.
Il comando
Il comando rappresenta una forma temporanea di mobilità nel pubblico impiego.
Il lavoratore comandato, pur rimanendo dipendente dell’amministrazione di appartenenza,
presta il proprio servizio in favore di un altro ente nel quale viene inserito sotto il profilo
organizzativo-funzionale e gerarchico-disciplinare.
La disciplina generale del comando è contenuta, in particolare, nell’art. 70, c. 12, e nell’a
rt. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
I termini e le modalità per l’utilizzazione del lavoratore comandato vengono specificati nel
provvedimento che autorizza il comando e l’accollo dei relativi oneri finanziari compete, di norma,
all’ente utilizzatore.
L’assegnazione temporanea
Con l’introduzione delle recenti modifiche apportate al testo del D.Lgs. n.
165/2001, il legislatore ha previsto che, per motivate esigenze organizzative e per un periodo non
superiore a tre anni, le amministrazioni pubbliche possono ricorrere all’assegnazione temporanea di
dipendenti di altri enti (art. 30, c. 2-sexies, D.Lgs. n. 165/2001).
Come avviene per la mobilità definitiva, l’attivazione del comando e dell’assegnazione
temporanea presuppongono l’assenso di tutte le parti coinvolte: l’amministrazione di appartenenza,
il dipendente e l’amministrazione di destinazione.
Da questa pagina è possibile scaricare i modelli di richiesta di mobilità compensativa, di
comando o assegnazione temporanea da presentare alla Provincia di Napoli.
*con “Pubblica Amministrazione” si indicano tutti gli enti pubblici individuati dall’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
**con il termine “comparto” si fa riferimento ai comparti di contrattazione definiti, da
ultimo, dal C.C.N.Q. 2007 sottoscritto dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (A.R.A.N.) e dalle Organizzazioni Sindacali. Tale C.C.N.Q. individua all’art. 1 l’a
rea di applicazione e all’art. 2, dalla lettera A) alla lettera L) i diversi comparti di
contrattazione collettiva.
|