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Come fare per...
Accesso
agli atti relativi ad incidenti stradali
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Modalità di estinzione del verbale di contestazione per violazioni al Codice della
Strada: |
Pagamento
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Oppure si può...
- Inoltrare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competente per
territorio
E se ...
Entro i termini perentori previsti non sia
stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il verbale di contestazione
costituisce titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Come pagare la sanzione per la violazione contestata o notificata
Entro il termine tassativo di 60 giorni
dalla data di contestazione o notificazione della sanzione è ammesso il pagamento in misura
ridotta.
Il pagamento della sanzione, tramite bollettino postale, può essere effettuato in qualunque
ufficio postale.
La sanzione può essere pagata mediante il versamento sul c/c n° 1657068 intestato a “
Amministrazione Provinciale di Napoli – Corpo di Polizia Provinciale Violazioni al Codice della
Strada”, ed indicando nella causale "pagamento verbale n. XY del xx/xx/xxxx, Targa del veicolo".
Le modalità di dichiarazione del trasgressore
Se il conducente è persona diversa dal proprietario del veicolo (o di altro
obbligato in solido) al quale è stato notificato il verbale elevato per violazione del Codice della
Strada, che comporta una decurtazione di punti dalla patente di guida, il proprietario è tenuto,
entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale, a fornire le generalità ed i dati della patente
di guida di colui che al momento dell'accertamento conduceva il veicolo.
Qualora il proprietario non fornisse tali dati saranno applicate a suo carico le sanzioni
previste dal Codice della Strada.
Oltre alla dichiarazione del trasgressore (fatta dal proprietario) è necessario trasmettere
la fotocopia della patente di guida del proprietario e del conducente (firmata dall'intestatario
del documento).
Modulo comunicazione reale conducente
Come si presenta ricorso
Il ricorso può essere presentato:
1) al Prefetto di Napoli
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 CdS, nel termine di giorni
sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto di Napoli, da
presentarsi al Comando di Polizia Provinciale di Napoli ovvero da inviarsi allo stesso con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti
idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette al
Comando di Polizia Provinciale di Napoli il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2) al Giudice di Pace competente per territorio
Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri
soggetti indicati nell'articolo 196 Cds, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per
il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di
TRENTA giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
Il ricorso va presentato presso la cancelleria del Giudice di Pace competente per
territorio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lgs. 285/92 " Codice della Strada"
Estinzione tramite pagamento o ricorso
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Decurtazione dei punti dalla patente
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Nel caso di violazione al Codice della Strada, quando è prevista la decurtazione di punti dalla
patente di guida, il Corpo di Polizia Provinciale invia la comunicazione di decurtazione
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione del
verbale di contestazione (intesa come pagamento della sanzione pecuniaria o quando siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali con formula di non accoglimento).
Per verificare il proprio punteggio residuo della patente di guida, il cittadino può comporre
il numero telefonico:
848 782 782
Attraverso un risponditore automatico, al costo di una telefonata urbana, sarà possibile
al cittadino conoscere il punteggio associato alla propria patente: il servizio è attivo 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7.
L'accredito dei due punti sulla patente da parte di coloro che non abbiano commesso
infrazioni nel corso dell'ultimo biennio viene attribuito d'ufficio dalla Direzione Generale della
Motorizzazione, non occorre avanzare alcun tipo di richiesta.
E’ altresì possibile verificare il proprio punteggio collegandosi al sito internet
www.ilportaledellautomobilista.it
, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , dopo aver effettuato la
registrazione.
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Violazione al Decreto Legislativo 152/2006 in materia ambientale
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Modalità di estinzione del verbale di contestazione per violazioni alle norme ambientali in
materia di Rifiuti:
Pagamento
Oppure si può...
Presentare memorie difensive
Entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione del
verbale, il trasgressore può presentare istanza di audizione e/o scritti difensivi presso gli
Uffici della Provincia di Napoli - Area Tutela Ambientale – Direzione Amministrativa, p.zza
Matteotti 1, 80133 Napoli (art. 18 Legge 689/81).
MODALITA’ DI PAGAMENTO (Art. 16 LEX 689/81)
Ai sensi dell' art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso entro e non oltre il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica del verbale il pagamento in misura ridotta della sanzione
combinata.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale n. 12858809,
intestato a: Amministrazione Provinciale di Napoli, specificando la causale del versamento:
L' effettuazione del versamento dovrà essere tempestivamente comunicato all' Amministrazione
Provinciale di Napoli - Settore Ambiente - P.zza Matteotti, 1.
Il pagamento in misura ridotta estingue la violazione ed evita, altresì, il provvedimento
ingiuntivo (art. 18 L. 689/81).
N.B.: la suddetta modalità di pagamento (ex art. 16 legge 689/81) non si applica alla
violazione di cui all’art. 17 R.D. 1775/33 per la quale occorre rifarsi esclusivamente al capoverso
relativo alla “presentazione memorie difensive”.
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