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Chiarimenti: Imposta Provinciale di Trascrizione - IPT.

24 novembre 2011;

In questo periodo diversi contribuenti stanno ricevendo una comunicazione avente ad oggetto

“IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE – AVVISO BONARIO”

 
con la quale viene richiesto di versare un importo a titolo di recupero di imposta – IPT- relativa ad una formalità presentata all’ACI-PRA di Napoli avvenuta tra il 1 gennaio e 30 aprile 2008.

Si conferma che tali comunicazioni sono inviate dall’ACI, che sta svolgendo quest’attività per conto della Provincia di Napoli, allo scopo di recuperare un insufficiente versamento dell’i mposta. (IPT) cui la Provincia è obbligata a effettuare. Pertanto, tale attività va considerata legittima.

Il motivo risiede nella Delibera della G.P. n. 236 del 17 aprile 2008, che dispose una maggiorazione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT” nella misura del 20% rispetto alla tariffa base, con decorrenza dal 01.01.2008 approvata dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 17 del 13 giugno 2008.

Le date di emanazione dei citati atti hanno, inevitabilmente, determinato un insufficiente versamento dell’IPT sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli presentate al Pubblico registro Automobilistico – PRA – di Napoli nel periodo intercorrente tra il 01/01/2008 e il 17/04/2008.

In effetti, l’IPT versata al momento della obbligatoria iscrizione/trascrizione/annotazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico di Napoli, anche se conforme alle tariffe vigenti nel momento della richiesta di formalità presso il P.R.A. di Napoli, a seguito dell’entrata in vigore della citata Delibera di Giunta (che ha comportato l’aumento, in genere, da € 150,81 a € 180,97), è stata insufficiente rispetto all’importo effettivamente versato.
Tale situazione ha obbligato l’Amministrazione a procedere al relativo recupero della differenza.

Considerato l’elevato numero di formalità (circa 80.000), l’elevata quantità di dati e documentazione da esaminare (custodita dall’ACI) non è stato possibile svolgere tale attività in un momento immediatamente successivo il mese di giugno 2008 direttamente da parte del personale interno dell’Amministrazione Provinciale per evidenti limiti del numero delle risorse umane da impiegare, di mezzi e di documentazione da esaminare.

Quindi, tale attività di recupero è stata affidata all’ACI che la sta attuando in questo periodo.
Tale attività consiste nell’inviare, in questa prima fase, una comunicazione, c.d. “avviso bonario”, nel quale si richiede il pagamento dell’insufficiente versamento di imposta, oltre interessi, privo di sanzioni e spese, di cui si allega un fac-simile.

FAQ___________________________________________________

E’ legittimo richiedere un versamento di imposta con decorrenza retroattiva?
L’operato della Provincia è legittimo ed è un atto dovuto poiché quando un’ente locale delibera in corso d’anno una variazione di aliquota di un’imposta locale questa ha decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso, purché ciò avvenga in un momento antecedente l’approvazione del bilancio preventivo dell’ente.
Riferimenti e interpretazioni normative
L’articolo 151 del Dlgs 267/2000, stabilisce che “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo. … Il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno … in presenza di motivate esigenze”.
L’articolo 172, Dlgs 267/2000 stabilisce che: “al bilancio di previsione sono allegati: e) le deliberazioni con le quali sono determinati … le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni”.
Le norme sono citate per sottolineare che, per principio, le delibere di giunta degli EE.LL. aventi ad oggetto le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni , le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, sono atti obbligatori, fondamentali e, soprattutto, propedeutici ai fini della formazione del bilancio di previsione.
Poiché la delibera di GP n. 236 del 17 aprile 2008 è antecedente alla delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 13 giugno 2008, che ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2008, va affermata e ribadita la assoluta e piena legittimità della Delibera di Giunta Provinciale n. 236 del 17 aprile 2008.
Ciò comporta, anche in base al combinato disposto con l’art. 1, comma 169, legge 27/12/2006 che le tariffe approvate in delibera di giunta hanno efficacia dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.

Il mancato pagamento quali conseguenza comporta ?
Il mancato pagamento richiesto con gli avvisi di pagamento comporteranno, in caso di mancato pagamento, la successiva notifica di un avviso di accertamento con successiva iscrizione a ruolo (notifica di cartella di pagamento) per un importo maggiorato di € 5,88 per spese di notifica.
Contro l’avviso di accertamento sarà possibile presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Il ricorso non sospende l’iscrizione a ruolo.

Sono intervenuti i termini di prescrizione ?
No. La richiesta di pagamento decade entro il 31/12/2013, ossia, per la precisione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale il pagamento si sarebbe dovuto effettuare Art. 1, comma 161, L.27/12/2006, n. 296. Per inteso, tale termine non include la notifica della cartella di pagamento che potrà essere notificata anche dopo il 31/12/2013.

Sono dovuti gli interessi ?
In caso di rimborso gli enti sono tenuti a corrispondere gli interessi dalla data dell’eseguito versamento. Per analogia, art. 1, comma 164, L.27/12/2006, n. 296 sono stati calcolati gli interessi sull’insufficiente versamento nella misura del tasso legale.