La pianificazione territoriale a scala provinciale

La pianificazione territoriale a scala provinciale è stata prevista dalla legge 8 giugno 1990, n.142, relativa al nuovo Ordinamento delle Autonomie locali - successivamente D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” - che individua la Provincia quale “ ente locale intermedio fra comune e regione, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
Alla provincia è attribuito, dalla citata normativa, il compito di predisporre ed adottare il piano territoriale di coordinamento, con il quale deve determinare, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei piani e programmi regionali, gli indirizzi generali di assetto del territorio indicando:
  • le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
  • la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
  • le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
  • le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
In attuazione della suindicata normativa, la Regione Campania, con la legge 22 dicembre 2004, n.16, “Norme sul governo del territorio”, ha disciplinato “ la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, articolato a livello regionale, provinciale e comunale, teso al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  • promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
  • salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
  • tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
  • miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
  • potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
  • tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
  • tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse
Con l’art. 18 della citata legge regionale 16/2004, è stato, in particolare, disposto che la pianificazione territoriale provinciale deve:
  • individuare gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
  • fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;
  • definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
  • dettare disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
  • indicare le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;
  • incentivare la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti;
  • contenere l’individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica, gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l’i ndicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni, la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio, la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale, l’indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio, la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale e gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.