La pianificazione territoriale a scala provinciale
La pianificazione territoriale a scala provinciale è stata prevista dalla
legge 8 giugno 1990, n.142, relativa al nuovo Ordinamento delle Autonomie locali - successivamente
D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” - che individua la
Provincia quale “
ente locale intermedio fra comune e regione, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
Alla provincia è attribuito, dalla citata normativa, il compito di predisporre
ed adottare il piano territoriale di coordinamento, con il quale deve determinare, ferme restando
le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei piani e programmi regionali, gli
indirizzi generali di assetto del territorio indicando:
-
le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione
delle sue parti;
-
la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali
linee di comunicazione;
-
le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle
acque;
-
le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
In attuazione della suindicata normativa, la Regione Campania, con la legge 22
dicembre 2004, n.16, “Norme sul governo del territorio”, ha disciplinato “
la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di
garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema
di pianificazione territoriale e urbanistica, articolato a livello regionale, provinciale e
comunale, teso al perseguimento dei seguenti obiettivi:
-
promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano
mediante il minimo consumo di suolo;
-
salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico,
sismico e vulcanico;
-
tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la
valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli
ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti
compromessi;
-
miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
-
potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
-
tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
-
tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche
connesse
Con l’art. 18 della citata legge regionale 16/2004, è stato, in particolare,
disposto che la pianificazione territoriale provinciale deve:
-
individuare gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con
particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali,
geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
-
fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di
assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;
-
definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da
calamità naturali;
-
dettare disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei
beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
-
indicare le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature
di interesse intercomunale e sovracomunale;
-
incentivare la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli
insediamenti esistenti;
-
contenere l’individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica,
gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l’i
ndicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni, la definizione delle
caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio, la
determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse
locale, l’indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle
prospettive di sviluppo del territorio, la definizione della rete infrastrutturale e delle altre
opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle
stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale e gli indirizzi
finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.
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