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"Bonifica di siti contaminati" (D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV del Titolo V)
Definizione di “sito contaminato”
In base al D.Lgs. n. 152/2006:
• sono “siti potenzialmente contaminati” i siti nei quali uno o più dei valori di
concentrazione degli inquinanti risulti superiore ai valori i limiti dell’allegato 5 denominati “
concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” (art. 240, comma 1, lett. d);
• sono “siti contaminati” i siti nei quali risultino superati i (diversi) livelli di
contaminazione, denominati “concentrazioni soglia di rischio– CSR”, da determinare caso per caso
tramite l’analisi di rischio (art. 240, comma 1, lett.e).
Avvio della procedura
• l’obbligo di bonifica sussiste solo se il sito risulta contaminato oltre le “concentrazioni
soglia di rischio – CSR”;
• l’obbligo di avviare la procedura scatta già “al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito” (art. 242, comma 1). Procedura volta a verificare
se siano state superate le “concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” e, in caso positivo, se
siano state superate (anche) le “concentrazioni soglia di rischio – CSR”
Chi deve avviare la procedura
- Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione : l'articolo 242 "Procedure
operative ed amministrative", dispone al comma 1: “Al verificarsi di un evento che sia
potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera
entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi
e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di
individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento
della situazione di contaminazione”
- Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione individuato dalla Provincia a
seguito di comunicazione di organi di controllo: l’art.244 prevede che “Le pubbliche
amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che
i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne
danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.” La provincia, dopo aver
svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e
sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a
provvedere. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario
del sito né altro soggetto interessato, gli interventi necessari sono adottati d'ufficio dal comune
e, ove questo non provveda, dalla regione.
- I soggetti non responsabili della potenziale contaminazione: l’art.245 “Obblighi di
intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” al
comma 2 dispone che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo
concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne
comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le
misure di prevenzione. Sarà poi compito della provincia, sentito il comune, provvedere
all'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.
Attivazione da parte del soggetto responsabile della potenziale contaminazione o in caso di
individuazione di contaminazioni storiche.
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Soggetto Responsabile
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Autorità Compente
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1. Dà immediata comunicazione a Regione, Provincia, Comune,
Prefetto con le
modalità di cui all'articolo 304,comma 2 D.lgs. 152/06
2. Entro 24 ore
mette in atto le necessarie le misure di prevenzione e di messa in
sicurezza.
3. Attuate le misure di sicurezza esegue un'indagine preliminare sui parametri oggetto
dell'inquinamento ed entro 48 ore
dalla comunicazione comunica gli esiti a Comune e
Provincia.
Ipotesi A
:
NON Superamento C.S.C.
Ipotesi B
:
Superamento C.S.C.
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Regione
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Ipotesi A
:
NON Superamento C.S.C.
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Soggetto Responsabile
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Autorità Compente
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Provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con
apposita autocertificazione, al Comune
ed alla Provincia
competenti per territorio entro
48
ore
dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica.
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Provincia
: Verifica e controllo da effettuarsi nei successivi 15 gg.
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Ipotesi B
:
Superamento C.S.C.
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Soggetto Responsabile
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Autorità Compente
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Nei successivi
30 gg
presenta a Comune, Provincia e Regione il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di
cui all’Allegato 2 alla parte quarta del D.lgs. 152/2006.
Entro
6 mesi
d’approvazione del Piano di Caratterizzazione presenta Analisi di Rischio Specifica per
la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) e lo invia ai componenti della
C.d.S. almeno 20 gg. prima della sua convocazione
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Regione:
Entro 30 gg. dal ricevimento del Piano di Caratterizzazione convoca la
C.d.S. e autorizza, con eventuali prescrizioni, il Piano di
Caratterizzazione
Provincia, ARPAC
, Soggetto Responsabile
: Istruttoria in contraddittorio
(comma 12 art. 242 D.lgs. 152/2006 : Le indagini ed attività
istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni)
Regione:
Dopo aver svolto l’istruttoria in contradittorio e comunque entro 60 gg.
dal ricevimento dell’Analisi di Rischio convoca la C.d.S. per l’approvazione di tale
documento.
Ipotesi B1
L’A.d.R. dimostra che la Concentrazione dei contaminanti è <
C.S.R.
Ipotesi B2
L’A.d.R. dimostra che la Concentrazione dei contaminanti è >
C.S.R.
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Ipotesi B1
:
Superamento C.S.C.
L’A.d.R. dimostra che la Concentrazione dei contaminanti è <
C.S.R.
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Soggetto Responsabile
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Autorità Compente
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Entro
60 gg.
dall’approvazione dell’A.d.R. presenta l’eventuale programma di monitoraggio contenente l’:
: 5 indicazione dei parametri da sottoporre a controllo, la frequenza e la durata del
monitoraggio.
Alla fine del periodo di monitoraggio dà comunicazione alla
Regione ed alla Provincia
, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del
monitoraggio svolto.
Ipotesi B1/a:
Monitoraggio
NON rileva superamento
di C.S.R.
Ipotesi B1/b:
Monitoraggio
rileva superamento
di C.S.R.
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La C.d.S, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio,
dichiara concluso positivamente il procedimento. La C.d.S. può prescrivere lo svolgimento di un
programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in
relazione agli esiti dell'analisi di rischio e alla destinazione d'uso del sito.
Regione
: approva il piano di monitoraggio entro 30 gg. dal ricevimento, sentita
la
Provincia
Regione
: Nell’ipotesi B1/a
Chiusura Procedimento
.
Regione
: Nell’ipotesi B1/b
Impone la presentazione
del Progetto Operativo di cui al comma 7 dell’art.242
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Ipotesi B2
:
Superamento C.S.C.
L’A.d.R. dimostra che la Concentrazione dei contaminanti è >
C.S.R.
(art.242 – comma7)
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Soggetto Responsabile
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Autorità Compente
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Sottopone alla Regione,
entro
6 mesi
dall'approvazione del documento di A.d.R., il Progetto Operativo degli
interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le
ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad
accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Trasmette alla Provincia e all’ARPAC,competenti ai fini
dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati,
la documentazione relativa al piano della caratterizzazione del
sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da
effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate.
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Regione
: entro 60 gg. dal ricevimento del Progetto Operativo convoca da
C.d.S. per la sua approvazione con eventuali prescrizioni.
Provincia e ARPAC
:
controlli sulla conformità degli interventi ai progetti
approvati.
Provincia
(sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPAC):
certifica il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di
messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato
La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.
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