"Bonifica di siti contaminati" (D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV del Titolo V)



Definizione di “sito contaminato”

In base al D.Lgs. n. 152/2006:
• sono “siti potenzialmente contaminati” i siti nei quali uno o più dei valori di concentrazione degli inquinanti risulti superiore ai valori i limiti dell’allegato 5 denominati “ concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” (art. 240, comma 1, lett. d);
• sono “siti contaminati” i siti nei quali risultino superati i (diversi) livelli di contaminazione, denominati “concentrazioni soglia di rischio– CSR”, da determinare caso per caso tramite l’analisi di rischio (art. 240, comma 1, lett.e).


Avvio della procedura

• l’obbligo di bonifica sussiste solo se il sito risulta contaminato oltre le “concentrazioni soglia di rischio – CSR”;
• l’obbligo di avviare la procedura scatta già “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito” (art. 242, comma 1). Procedura volta a verificare se siano state superate le “concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” e, in caso positivo, se siano state superate (anche) le “concentrazioni soglia di rischio – CSR”


Chi deve avviare la procedura

- Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione : l'articolo 242 "Procedure operative ed amministrative", dispone al comma 1: “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”
- Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione individuato dalla Provincia a seguito di comunicazione di organi di controllo: l’art.244 prevede che “Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.” La provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi necessari sono adottati d'ufficio dal comune e, ove questo non provveda, dalla regione.
- I soggetti non responsabili della potenziale contaminazione: l’art.245 “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” al comma 2 dispone che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione. Sarà poi compito della provincia, sentito il comune, provvedere all'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.

Attivazione da parte del soggetto responsabile della potenziale contaminazione o in caso di individuazione di contaminazioni storiche.

Soggetto Responsabile
 
Autorità Compente
 
1. Dà immediata comunicazione a Regione, Provincia, Comune, Prefetto con le modalità di cui all'articolo 304,comma 2 D.lgs. 152/06
2. Entro 24 ore mette in atto le necessarie le misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
3. Attuate le misure di sicurezza esegue un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento ed entro 48 ore dalla comunicazione comunica gli esiti a Comune e Provincia.
Ipotesi A :
NON Superamento C.S.C.
 
Ipotesi B :
Superamento C.S.C.
 
 
 
 
Regione
 

 
Ipotesi A :
NON Superamento C.S.C.
 
 
Soggetto Responsabile
 
Autorità Compente
 
Provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica.
 
 
Provincia : Verifica e controllo da effettuarsi nei successivi 15 gg.
 
 

 
Ipotesi B :
Superamento C.S.C.
 
Soggetto Responsabile
 
Autorità Compente
 
Nei successivi 30 gg presenta a Comune, Provincia e Regione il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del D.lgs. 152/2006.
 
 
 
Entro 6 mesi d’approvazione del Piano di Caratterizzazione presenta Analisi di Rischio Specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) e lo invia ai componenti della C.d.S. almeno 20 gg. prima della sua convocazione
 
Regione: Entro 30 gg. dal ricevimento del Piano di Caratterizzazione convoca la C.d.S. e autorizza, con eventuali prescrizioni, il Piano di
Caratterizzazione
 
Provincia, ARPAC , Soggetto Responsabile : Istruttoria in contraddittorio (comma 12 art. 242 D.lgs. 152/2006 : Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni)
 
Regione: Dopo aver svolto l’istruttoria in contradittorio e comunque entro 60 gg. dal ricevimento dell’Analisi di Rischio convoca la C.d.S. per l’approvazione di tale documento.
 
Ipotesi B1
L’A.d.R. dimostra che la Concentrazione dei contaminanti è < C.S.R.
 
Ipotesi B2
L’A.d.R. dimostra che la Concentrazione dei contaminanti è > C.S.R.
 
 
 

Ipotesi B1 :
Superamento C.S.C.
L’A.d.R. dimostra che la Concentrazione dei contaminanti è < C.S.R.
 
 
 
Soggetto Responsabile
 
Autorità Compente
 
Entro 60 gg. dall’approvazione dell’A.d.R. presenta l’eventuale programma di monitoraggio contenente l’: : 5 indicazione dei parametri da sottoporre a controllo, la frequenza e la durata del monitoraggio.
 
Alla fine del periodo di monitoraggio dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia , inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
 
Ipotesi B1/a:
Monitoraggio
NON rileva superamento di C.S.R.
 
Ipotesi B1/b:
Monitoraggio
rileva superamento di C.S.R.
 
 
La C.d.S, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. La C.d.S. può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e alla destinazione d'uso del sito.
 
Regione : approva il piano di monitoraggio entro 30 gg. dal ricevimento, sentita la Provincia
 
 
Regione : Nell’ipotesi B1/a
Chiusura Procedimento .
 
  Regione : Nell’ipotesi B1/b
Impone la presentazione del Progetto Operativo di cui al comma 7 dell’art.242
 
 

 
Ipotesi B2 :
Superamento C.S.C.
L’A.d.R. dimostra che la Concentrazione dei contaminanti è > C.S.R.
(art.242 – comma7)
 
 
Soggetto Responsabile
 
Autorità Compente
 
Sottopone alla Regione, entro 6 mesi dall'approvazione del documento di A.d.R., il Progetto Operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
 
 
Trasmette alla Provincia e all’ARPAC,competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati, la  documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate.
Regione : entro 60 gg. dal ricevimento del  Progetto Operativo convoca da C.d.S. per la sua approvazione con eventuali prescrizioni.
 
Provincia e ARPAC : controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
 
Provincia (sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPAC): certifica il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato
 
La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie.