Autorizzazioni all'installazione/modifica ovvero alla prosecuzione dell'esercizio di impianti di teleradiocomunicazione

Con Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 sono state dettate norme per disciplinare l'installazione e la modifica di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al connettore di antenna superiore a 7 W. Non rientrano nel campo di applicazione della Legge in argomento gli impianti destinati ad UMTS, larga banda e digitale terrestre, le cui procedure autorizzatorie sono disciplinate dal D. Lgs. n. 259/2003 e demandate alla competenza dei Comuni dalla Deliberazione di G.R. Campania n. 3864/2003.

La competenza al rilascio delle autorizzazioni è attribuita all'Amministrazione Provinciale, previa acquisizione del parere tecnico formulato dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAC a conclusione dell'istruttoria tecnica. Dalla data di acquisizione del parere tecnico formulato dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, corredato del parere urbanistico del Comune territorialmente competente, decorrono i termini per l'espletamento dell'istruttoria amministrativa, che si svolgerà secondo i criteri e termini procedimentali stabiliti con Deliberazione di Giunta Provinciale n.876 del 02.10.2002.

Descrizione del servizio f ornito
Rilascio autorizzazioni all'installazione/modifica di impianti di teleradiocomunicazione, ovvero alla prosecuzione dell’e sercizio degli impianti medesimi.

Chi deve fare la richiesta di autorizzazione
I titolari o rappresentanti legali di impianti con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt che intendano modificare le caratteristiche tecniche degli impianti, ovvero installare nuovi impianti.
L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inviata, a cura del titolare o del legale rappresentante, contestualmente alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

Obbligo di comunicazione a carico dei detentori degli impianti
I titolari o rappresentanti legali di impianti con potenza efficace totale dell'antenna fino a 100 watt hanno l'obbligo di comunicarne la detenzione entro trenta giorni dall'entrata in possesso dell'impianto medesimo.
La comunicazione, in carta semplice, deve essere inviata contestualmente alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.
Analoga comunicazione va inviata ai medesimi destinatari in caso di modifica o trasferimento dell'impianto.

A chi rivolgersi per informazioni
Direzione Amministrativa Ambiente
U.O.C. Tutela delle Acque e Qualità dell'Aria
Via Don Bosco 4/f – 80141 Napoli
Tel. 081/7949505 – Fax 081/7949933
Lunedì e venerdì dalle ore 10 alle 13 e martedì dalle ore 14.30 alle 16.30

Documentazione da allegare alle comunicazioni ed alle istanze di autorizzazione all'installazione o modifica di impianti di teleradiocomunicazioni
a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio/infrastruttura (1:200) destinato a contenere e/o sostenere la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmittente rispetto al nord);
b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:
- la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientamento, ecc.. );
- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui al successivo punto c), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
c) Scheda tecnica dell'installazione, contenente:
- i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico, preesistenti all'installazione o modifica dell'impianto distinti per ciascun impianto, riferiti agli stessi punti di misura individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
- le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di esercizio nei punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
- fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
d) Scheda1 oppure copia conforme della scheda A, di cui alla Legge 223/90;
e) Scheda2 oppure copia conforme della scheda B,di cui alla Legge 223/90;
f) copia conforme della scheda C, di cui alla Legge 223/90;
g) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.

Oneri connessi con il procedimento
Gli oneri derivanti dall'attività istruttoria prestata dalle competenti strutture dell'ARPAC, sono posti a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti.
Per l'individuazione delle tariffe si fa riferimento al Tariffario Unico dell'ARPAC.

Sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle norme della L.R. 14/2001
Omessa comunicazione della detenzione di impianti con potenza efficace totale dell'antenna fino a 100 watt € 5.000,00
Omessa richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2001 € 25.000,00
Installazione dell'impianto senza autorizzazione, ovvero in difformità della stessa € 25.000,00
Spostamento dell'impianto in altro sito senza autorizzazione € 25.000,00
Modifiche dell'impianto, che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, senza autorizzazione ovvero in difformità della stessa € 25.000,00

Normativa di riferimento